Decreto ingiuntivo non opposto e giudicato: Cosenza non disconosce l’orientamento della CGUE, ma applica quello italiano
Va ribadita l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione sottesa all’emissione del decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo dell’esecuzione, quando il decreto è divenuto definitivo per mancata opposizione, in quanto una volta che la pronuncia che abbia accertato la sussistenza del diritto di credito non sia stata impugnata nei termini di legge, e che su di essa si sia formato il giudicato, tale sussistenza non potrà esser contestata nella sede delle opposizioni esecutive, per essere ormai il titolo esecutivo (e l’accertamento ivi contenuto) intangibile, se non in ordine ai fatti sopravvenuti.
Questo giudicante non disconosce l’orientamento che ha messo in discussione la conformità dell’orientamento giurisprudenziale italiano in tema di giudicato implicito sulla validità del titolo posto alla base di un’ingiunzione non opposta rispetto all’evoluzione della giurisprudenza della CGUE in tema di tutela del Consumatore ed ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la valutazione in merito alla possibilità, negata dal diritto italiano, di consentire al Giudice dell’esecuzione la valutazione della vessatorietà di un contratto di fideiussione nell’ambito di un decreto ingiuntivo non opposto dal Fideiussore Consumatore.
Va, tuttavia, osservato che, alla stregua dei principi legislativi vigenti e degli orientamenti giurisprudenziali, di merito e di legittimità, espressi in materia nel nostro ordinamento giuridico – riconosciuti, allo stato, conformi ai principi del diritto comunitario – si reputa che le questioni dedotte dai debitori opponenti, in quanto afferenti al merito della pretesa economica sottesa al decreto ingiuntivo e già conosciute ed opponibili nel giudizio preordinato alla formazione del titolo – mediante tempestiva proposizione dell’opposizione al provvedimento monitorio – siano precluse nell’ambito del presente procedimento di opposizione all’esecuzione, essendo coperte dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, nell’ambito del quale possono essere dedotti esclusivamente fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo stesso.