Appello, onere di specificazione, nozione

L’onere di specificazione, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., non può ritenersi assolto mediante espressione di mero dissenso avverso le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice; ma deve tradursi in una contestazione specifica, contenente valide argomentazioni tecniche e giuridiche idonee a consentire al giudice del gravame di pervenire, sulla base della loro disamina e del loro accoglimento, ad un giudizio differente da quello espresso dal giudice di primo grado.

Corte di appello di Bari, sentenza del 7.9.2022