Terzo trasportato: Sezioni Unite sull’azione diretta ex art. 141 cod. ass. in assenza di scontro materiale. L’intenzione del legislatore, desunta dal dato letterale, vale a illuminarlo [IL ≥ IR].
Possono essere formulati i seguenti principi di diritto:
-“l’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”;
-“la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile”;
“nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”.
E ciò alla luce di una interpretazione dell’art. 141 che – come prescritto dall’art. 12 preleggi – deve tener conto del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore (che, desunta dal dato letterale, vale – a sua volta – a “illuminarlo” e a definirne la portata), nell’ambito di una lettura che abbia presente la complessiva struttura dell’articolo e che colga la logica interna e l’interdipendenza fra le sue disposizioni.
Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 30.11.2022, n. 35318