Rito del lavoro (e locatizio): il termine di dieci giorni per notificare l’appello non è perentorio

Nel rito del lavoro (e locatizio), il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensidell’art. 435 secondo comma c.p.c., deve notificare all’appellato il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione, non ha carattere perentorio talché la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, non incidendo su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, purché sia rispettato, il termine di venticinque giorni che, ai sensi del medesimo art. 435 terzo comma c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.5.2014, n. 10316].

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