Appello, onere di produzione (o ripristino) dei documenti: cosa avviene in caso di mancato reperimento nel fascicolo di parte di alcuni documenti ritualmente prodotti?

L’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle proprie censure, essendo l’appello una “revisio” fondata sulla denunzia di specifici “vizi” di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, individuati ai sensi dell’art. 342 c.p.c. Ne consegue che è onere dell’appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque attivarsi perché questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello, senza che gli stessi possano, peraltro, qualificarsi come “nuovi ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi