Contumacia può concorrere a formare il convincimento del giudice
La contumacia può concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice (desumendo tale principio dall’art. 116 c.p.c.comma 2).
Se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del condominio convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall’esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l’atto di citazione già conteneva nel suo corpo un’analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall’attore.
Tribunale Pavia, sezione terza, sentenza del 24.02.2022
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