Superbonus 110%: sì alla tutela ex art. 700 c.p.c. quando un condomino non consente l’accesso, senza provare un’alternativa e c’è il rischio di perdere i benefici fiscali
In materia di c.d. superbonus, è possibile attivare la tutela ex art. 700 c.p.c., laddove un condomino ostacoli l’installazione di un ponteggio, senza che sia provata una soluzione alternativa per l’esecuzione dei lavori.
Sussitono, in tal caso:
-il fumus bonis iuris, ossia la verosimile esistenza del diritto vantato (artt. 843 e 1137 comma 1 c.c.);
-il periculum in mora, ossia il pregiudizio imminente e irreparabile conseguente al trascorrere del tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria (rischio di perdita dei benefici fiscali, visto che il trascorrere del tempo necessario per agire in via ordinaria comporterebbe la perdita per il Condominio della possibilità di avvalersi dei benefici fiscali, con conseguente grave danno per le casse dello stesso);
-l’inesistenza di un altro provvedimento cautelare tipico utilizzabile per tutelare la situazione giuridica soggettiva vantata.
Tribunale di Firenze, sezione seconda, ordinanza del 19.09.2022
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