Danno da emotrasfusione e più probabile che non

Il principio del “più probabile che non”, che soggiace in materia di responsabilità civile avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, ha condotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare che “il giudice, accertata l’omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all’epoca di produzione del preparato, ed accertata l’esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento.

Tribunale L’Aquila, sezione unica, sentenza del 12.10.2022