Intervento nel processo all’udienza di precisazione delle conclusioni, conseguenze

In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell’intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell’art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti. Insomma, secondo l’art. 268 c.p.c., il terzo interventore nel giudizio accetta il processo nello stato e nel grado in cui si trova, ovvero soggiace alle preclusioni maturate e non può co ..........

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