Più probabile che non opera per il solo nesso causale, ma non prova l’evento

In tema di responsabilità civile, il criterio del “più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità – regolante cioè l’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità.

La censura di pretesa violazione “della regola logica della multifattorialità”, che nei termini in cui è stata allegata e illustrata appare riconducibile alla doglianza di mancata applicazione della regola di giudizio del “più probabile che non”, non appare dirimente, considerato che tale regola opera esclusivamente nella ricostruzione del nesso di causalità tra evento e danno e non nell’accertamento, a monte, dell’esistenza di idonea prova dell’evento.

Tribunale di Torino, sezione quarta, sentenza del 7.9.2022, n. 3532


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