E’ nulla la sentenza se la motivazione è incomprensibile

In violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, è affetta da nullità la sentenza che risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda, ciò verificandosi sia nel caso di radicale carenza della motivazione, sia ove quest’ultima sia solo apparente e cioè si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratto decidendo, o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 6.2.2014, n. 2712].

Scarica qui la sentenza >>