Rinuncia tacita al diritto di credito: no alla prova per presunzioni

Va confermato l’insegnamento delle Corte di legittimità secondo cui, se, da un lato, la rinuncia ad un diritto può essere sia espressa che tacita, d’altro lato, la rinuncia tacita può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa; al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l’onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l’inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni. Corte di appello di ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi