Rito sommario di cognizione, termine per impugnare

Il termine (di trenta giorni) di impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281sexies c.p.c. In mancanza delle suddette formalità, l’ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell’art. 327 c.p.c. Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 5.10.2022, n. 28975 28975Download CondividiPost correlati:VIOLA, Class action d.c. (dopo Cartabia): rinvio al rito sommario di cognizio ..........

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