La pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c. non può realizzare un effetto che eluda norme di legge

Il Collegio ritiene di dover dare attuazione, nell’interpretazione del L. n. 52 del 1985 art. 29 comma 1 bis, al seguente principio: la pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l’autonomia negoziale delle parti; in altri termini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del L. n. 52 del 1985 art. 29 comma 1 bis, mediante la stipula di un contratto preliminare di immobi ..........

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