La corresponsione dell’IVA esposta in parcella dal professionista distrattario

Quanto alla tematica relativa all’obbligo di corresponsione dell’Iva esposta in parcella dal professionista distrattario – ossia dall’avvocato che in forza della sentenza di condanna deve ottenere ai sensi dell’art. 93 c.p.c., il rimborso delle spese e degli onorari di difesa direttamente dalla parte soccombente – va ribadito il principio secondo cui l’avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla; invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l’addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest’ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti posto nella condizione di conseguire due volte la medesima somma di denaro. Dunque, se la parte vittoriosa (committente della prestazione professionale del proprio difensore), per la sua qualità soggettiva può detrarre l’IVA per la prestazione resa dall’avvocato nel giudizio, senza sopportare pertanto alcun costo effettivo, l’avvocato antistatario non può pretendere l’IVA ex art. 93 c.p.c. dalla parte soccombente, non trattandosi di un costo processuale.

Tribunale di Milano, sentenza del 8.6.2022