Motivazione per relationem: valido il mero rinvio agli atti di causa, ma ad alcune condizioni

E’ legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto.
La legittimità della motivazione per relationem mediante rinvio alle ragioni di diritto rinvenibili nel corpo motivazionale di un distinto atto espressamente richiamato nella sentenza, che può essere rappresentato tanto dalla decisione di prime cure nel caso in cui alla motivazione per relationem ricorra la sentenza di appello quanto più in generale dagli atti del procedimento (verbale istruttorio, consulenza dell’ausiliario, documenti del giudizio) che divengono in quanto tali “parte integrante dell’atto rinviante”, è perciò soggetta alla condizione che il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio e che dall’integrazioni tra i due corpi motivazionali risulti l’esplicitazione dell’itinerario argomentativo che deve dare conto dell’esame critico delle questioni già risolte nell’atto richiamato e della idoneità delle stesse a fornire la soluzione anche alle questioni che devono essere decise [Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 14.5.2014, n. 10491].

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