L.Fall., art. 108, comma 1 e nozione di giusto prezzo al fine di impedire il perfezionamento della vendita in sede concorsuale

Il “giusto prezzo” è quello che può ritenersi congruo in ragione della sua coerenza con i valori di mercato in un determinato ambito geografico all’epoca in cui la procedura competitiva è stata espletata. Ciò posto, il potere discrezionale di impedire il perfezionamento della vendita così riconosciuto al giudice delegato è subordinato alla formulazione di un giudizio circa l’inadeguatezza, in termini di notevole inferiorità, del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello ritenuto giusto e, per essere correttamente esercitato, deve essere sorretto dall’espressione di una valutazione coerente con il disposto normativo e idonea a giustificarne l’eserci ..........

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