Compensi avvocato: la Cassazione su assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale e riduzione del 30%

In merito al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, va enunciato il seguente principio di diritto: “non sussiste univoca corrispondenza tra l’ipotesi contemplata dal comma 2, di “più soggetti aventi la stessa posizione processuale” e quella contemplata dal comma 4, che, ritaglia dalla prima categoria la ipotesi in cui non occorra affrontare “specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”. Da ciò consegue che l’aumento per il numero dei soggetti non implica di necessità la previa riduzione del 30%, potendo una tale evenienza ricorrere o meno. L’individuazione, infine del sussistere della condizione per operare la riduzione non può che essere di es ..........

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