La notifica della sentenza effettuata dal contribuente a mezzo poste presso l’ufficio che ha emesso l’atto (e non la sede indicata negli atti difensivi) è valida a far decorrere il termine di 60 giorni per impugnare?

Va enunciato il seguente principio di diritto: la notifica, effettuata dal contribuente direttamente tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, della sentenza di primo grado all’ente locale non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l’atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992, a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 11.7.2022, n. 21884