Ammissione al passivo fallimentare: la curatela può eccepire l’inadempimento del professionista che abbia fatto da advisor legale del debitore?

L’affermazione di legittimità per cui in tema di ammissione al passivo fallimentare del credito del professionista che abbia redatto la relazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, in presenza di eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, il giudice non può negare l’ammissione sul fondamento di una diversa ragione di inadempimento, trattandosi di eccezione rimessa all’esclusiva iniziativa di parte, ha dato implicita conferma all’orientamento già invalso presso la giurisprudenza di merito secondo cui è legittimo, invece, salvo appunto il rispetto dell’iniziativa di parte, invocare l’eccezione anzidetta onde paralizzare la domanda di insinuazione avanzata dal professionista che, a qualunque titolo, abbia coadiuvato il debitore nella procedura di concordato (nel caso di specie risulta che l’eccezione di inadempimento era stata sollevata dalla curatela in termini sovrapponibili a quelli riscontrati dal tribunale, sennonché è perfettamente legittimo per la curatela eccepire l’inadempimento del professionista che abbia fatto da advisor legale del debitore, poiché il suo credito deriva da un comune rapporto contrattuale; ed è perfettamente legittimo invocare a sostegno dell’inadempimento le carenze giuridiche della proposta e del piano siccome non rilevate, e anzi specificamente avallate, dal detto professionista). In questa prospettiva l’eccezione di inadempimento opera nel consueto modo desunto dalla ormai ventennale giurisprudenza: ne segue che l’eccezione di inadempimento del professionista che abbia operato quale advisor legale ai fini della predisposizione della domanda, della proposta e del piano concordatario, è idonea a paralizzarne la pretesa creditoria relativa al compenso in sé e per sé considerato, salva la prova del corretto adempimento della prestazione secondo il modello legale prescelto per il concordato; e laddove invece il giudice del merito abbia concretamente ritenuto inadempiente il suddetto professionista, in coerenza con l’eccezione sollevata dalla curatela, la relativa valutazione integra un giudizio di fatto, che se motivato (come nella specie) resta insindacabile in sede di legittimità.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.5.2022, n. 16445