Rinuncia all’azione: non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione e comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante

La rinuncia all’azione, che va tenuta distinta dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’accettazione della controparte, estingue l’azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l’efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.

Tribunale di Milano, sentenza del 15.4.2022, n. 3395