Impugnazione straordinaria dell’opposizione di terzo revocatoria, nozione di “creditori di una delle parti”

In tema di impugnazione straordinaria dell’opposizione di terzo revocatoria, la nozione di “creditori di una delle parti”, di cui all’art. 404 c.p.c., va interpretata in senso più restrittivo dell’analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all’azione revocatoria, nel senso che per creditore, ai fini dell’impugnazione in questione, deve intendersi chi effettivamente rivesta tale qualità, pur se sottoposta a termine o a condizione, al momento della proposizione di essa. E’ necessario, in altri termini, che il credito dell’opponente sia “certo”, non già nel senso che deve basarsi su un precedente giudicato, ma nel senso che deve essere accertato, anche in via incidentale, dal giudice dell’opposizione, sulla base delle prove fornite dall’opponente, gravato del relativo onere.

Cassazione civile, sezioni sesta, ordinanza del 17.5.2022, n. 15875