Spese processuali liquidate dal giudice penale e processo esecutivo

Va confermato che in ordine alle spese processuali liquidate dal giudice penale vanno applicati i principi civilistici delle sentenze di condanna, in quanto trattasi di una statuizione di natura civilistica che trova la sua genesi all’interno di un processo. Ne consegue che l’esecuzione provvisoria si estende anche alle spese processuali, a prescindere dal tipo di sentenza che sia stata emanata (cfr. artt. 540 e 541 c.p.p.), in ossequio a quanto previsto in via generale dall’art. 282 c.p.c. Pertanto, per quanto concerne il capo di condanna alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile contenuto in una sentenza penale, deve affermarsene la provvisoria esecutività.

Tribunale di Bari, sentenza del 6.4.2022