Domanda alternativa – litisconsorzio necessario processuale – impugnazione

Allorquando sia proposta domanda alternativa contro due diversi convenuti, invocante la responsabilità dell’uno o dell’altro per uno stesso fatto dannoso, il litisconsorzio unitario (o necessario processuale) determinato dalla domanda dell’attore, in presenza di sentenza di rigetto della domanda nei confronti di entrambi i convenuti, può essere sciolto dall’attore, se egli impugna soltanto nei confronti di uno e, dunque, abbandoni la prospettazione della responsabilità alternativa, con conseguente applicabilità dell’art. 332 c.p.c. (salvo il caso che il responsabile destinatario dell’impugnazione avesse svolto domanda nei confronti dell’altro, ipotesi nella quale si applica l’art. 331 c.p.c.). Viceversa, ove l’attore impugni contro entrambi mantenendo l’invocazione della responsabilità alternativa, il litisconsorzio rimane unitario (o necessario processuale) e si applica l’art. 331 c.p.c., onde, se l’impugnazione non risulti notificata ad uno dei responsabili o lo sia in modo nullo si deve ordinare l’integrazione e la rinnovazione nei suoi confronti [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.5.2014, n. 10243].

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