L’improponibilità dell’azione ex artt. 148 e 145, d.lgs. 209/2005

Con riferimento all’improponibilità della domanda risarcitoria del danno da circolazione stradale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 148 e 145 del Codice delle Assicurazioni Private, qualora l’attore non si sia sottoposto agli accertamenti medico legali richiesti dalla compagnia assicuratrice, va osservato che l’art. 145 cit. subordina la proponibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni a partire dal momento in cui il danneggiato abbia presentato all’impresa di assicurazione un’istanza di risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall’art. 148 che, a sua volta, prevede che il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi”. Ciò posto, va confermato che non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del medesimo Codice della assicurazioni private. Quindi, se il danneggiato rifiuta di sottoporsi agli accertamenti necessari alla valutazione del danno, il termine previsto dalla legge al fine di consentire alla compagnia assicuratrice di formulare un’offerta rimane ex lege sospeso e riprenderà a decorrere esclusivamente all’esito del compimento della visita medico-legale. Il danneggiato è quindi tenuto a collaborare con l’assicuratore per consentirgli di effettuare l’accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio.

Tribunale di Milano, sentenza del 4.4.2022, n. 2926