Competenza internazionale c.d. esorbitante in materia cautelare: sì alla tesi restrittiva
L’art. 31 del regolamento 44/01, nel prevedere che “I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro”, pone quella che alcuni autori hanno qualificato come competenza “esorbitante” in quanto individua un foro facoltativo che si aggiunge a quello del giudice competente a conoscere del merito.
Pur prevedendo tale disposizione un titolo di competenza autonomo e complementare ai criteri posti dalle norme che la precedono, a parere di questo giudice l’articolo 31 deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva.
Deve ritenersi che la competenza esorbitante dell’art. 31 sia destinata ad operare nei limiti in cui il provvedimento cautelare richiesto al giudice dello Stato membro non competente per il merito debba essere eseguito nel territorio del giudice della cautela; solo in questo modo, infatti, appare possibile assicurare un alto grado di prevedibilità delle norme sulla competenza [Tribunale di Vercelli, sezione prima, ordinanza del 17.3.2014].