Opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. concernente l’estinzione per prescrizione dei crediti tributari, giurisdizione

Va confermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria in ordine all’opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposta al fine di far valere fatti estintivi (pagamento, prescrizione, compensazione et cetera) e/o modificativi della pretesa tributaria, sopravvenuti alla notificazione della cartella esattoriale e dell’avviso di intimazione di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, co. 1, lett. a, del d.P.R. n. 602/73, così come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018. Di conseguenza, è ammissibile il motivo di opposizione all’esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. concernente l’estinzione per prescrizione dei crediti tributari.

Tribunale di Roma, sentenza del 21.3.2022, n. 4360