Domanda di condanna generica, limitata all’an con riserva di quantum in successivo giudizio: no della Cassazione (in contrasto con SS.UU. 1995)
Non sono convincenti le argomentazioni utilizzate nella pronuncia a SS.UU. 12103/1995, con cui è stato detto che <<Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materia contrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell’attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso (espresso o tacito) del convenuto, costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall’ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell’attore a forme di tutela cautelare o speciale (quali l’iscrizione di ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. o l’azione risarcitoria in materia di concorrenza sleale di cui all’art. 2600 c.c.). Rispetto a siffatta domanda, l’opposizione del convenuto si configura come richiesta (anche implicita) di accertamento dell’insussistenza del danno, attraverso un giudizio di certezza e non di semplice probabilità, ed è ricollegabile all’interesse del convenuto medesimo a ottenere una tutela preventiva contrapposta a quella richiesta dall’attore; con la conseguenza che, una volta proposta detta opposizione, l’attore, al fine dell’accoglimento della propria domanda, è tenuto a dare la dimostrazione della sussistenza del danno (non della sua mera probabilità), anche se indipendentemente dall’individuazione attuale dell’entità dello stesso>>.
Diversamente, con l’ordinanza de qua (17984/2022) si afferma il principio di diritto secondo cui <<l’ attore che chiede la tutela giurisdizionale di una situazione giuridica soggettiva, secondo la tecnica di tutela della condanna all’esecuzione della prestazione necessaria per assicurare tutela a detta situazione, non può proporre la domanda limitando la richiesta di tutela ad una condanna generica, cioè al solo an debeatur e fare riserva di introdurre un successivo giudizio per l’accertamento del quantum, a somiglianza di quanto l’art. 278 c.p.c. consente all’attore di chiedere nel corso del processo in cui abbia proposto la domanda di condanna in modo pieno >>.
Resta da dire di che cosa accada ove la domanda sia proposta in tali termini. Si deve ritenere che la limitazione all’an risulti tamquam non esset, con la conseguenza che il giudice deve qualificare la domanda come volta a chiedere una tutela condannatoria piena e procedere all’accertamento del diritto fatto valere sia nell’an che nel quantum. Gli oneri di allegazione e prova dell’attore andranno vagliati in funzione di tale accertamento pieno.
Va avvertito che, se riguardo al quantum l’atto introduttivo si presentasse carente quanto all’indicazione dei fatti identificatori della domanda sotto tale profilo, il giudice dovrebbe procedere al rilievo della nullità della citazione ai sensi dell’art. 164, quarto comma e seguenti del c.p.c. e, dunque, ordinare il rinnovo della citazione o la sua integrazione.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 3.6.2022, n. 17984