L’efficacia di giudicato delle sentenze penali nel giudizio civile e l’utilizzo delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale

Solo le sentenze penali irrevocabili di assoluzione o di condanna hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo (artt. 651 e 652 c.p.p.), mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione non va riconosciuta efficacia di giudicato in sede extra-penale. In quest’ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve rivalutare il fatto interamente e autonomamente. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso “iter” argomentativo del decidente.

Circa il valore delle dichiarazioni e degli atti assunti nel corso delle indagini e/o dibattimento ai fini istruttori nel processo civile, inoltre, il giudice di merito è libero di utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche prove e, più in generale, risultanze istruttorie formate in un diverso giudizio, tra le stesse o anche tra altre parti. Infatti, “nell’ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di Polizia Giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali. Devono, quindi, ritenersi ammissibili le prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie. Sul punto, considerata l’ammissibilità delle prove atipiche e la loro parificazione alle prove documentali per l’ingresso nel processo, la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova.

Tribunale di Milano, sentenza del 21.3.2022