Giudicato esterno: la parte che lo eccepisce deve darne la prova con certificazioni

La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato delle sentenze rese in altri giudizi, producendo le sentenze stesse e corredandole d’idonee certificazioni dalle quali risulti che le decisioni non siano soggette a impugnazioni, non potendosi ritenere sia onere della controparte dimostrare l’impugnabilità di dette sentenze [Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 9.5.2014, n. 10056]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Giudicato esterno ed efficacia con riguardo ad altre annualità d'imposta Settembre 13, 2022 Causalità civile segue lo standard del più probabile che non (probabilità logica o baconian ..........

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