Il primato dell’interpretazione letterale è costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (IL > IR)
L’attività ermeneutica, in consonanza con i criteri legislativi di interpretazione dettati dall’art. 12 delle preleggi, deve essere condotta
innanzitutto e principalmente, mediante il ricorso al criterio letterale; il primato dell’interpretazione letterale è, infatti, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui all’intenzione del legislatore,
secondo un’interpretazione logica, può darsi rilievo nell’ipotesi che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rifiutare una diversa e contraria interpretazione. Alla stregua del ricordato insegnamento,
l’interpretazione da seguire deve essere, dunque, quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole, nella loro formulazione tecnico giuridica.
Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 27.5.2022, n. 17329
Per approfondimenti, si vedano:
–Analogia legis e iuris solo in caso di lacuna normativa ed impossibilità di interpretazione letterale: non basta invocare il “sistema” (Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 5.4.2022, n. 11000);
–La giurisprudenza ha funzione dichiarativa e non creativa: prima l’interpretazione letterale (IL) e solo in caso di lacuna (IL=0) si utilizza l’interpretazione per analogia; altrimenti sarebbe “arbitrio giurisdizionale” (Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 3.12.2021, n. 38333)
–Comunione de residuo e diritto di credito: le Sezioni Unite privilegiano l’interpretazione letterale (Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 17.5.2022, n. 15899).