Liquidazione coatta amministrativa, opposizione allo stato passivo, appello: atto introduttivo, forma e termini, raggiungimento dello scopo, inapplicabilità

Premesso che l’opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa costituisce un’azione tipica del fallimento (pure se abbia ad oggetto diritti riconducibili a rapporti di lavoro, come nel caso di specie), anche se l’art. 87 T.U.B. prevede che il giudizio di primo grado deve essere introdotto con ricorso da depositarsi nei 15 giorni, l’atto di appello deve, però, essere formulato con atto di citazione che va notificato nel termine di quindici giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado del Tribunale fallimentare. Da tanto consegue la tardività dell’atto di appello che sia stato solo depositato nel citato te ..........

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