Atti tributari motivati per relationem: validi ma a certe condizioni

L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, cioè mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale, ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione [Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 23.4.2014, n. 9142].

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