D.lgs. 231/2002 e Dir. 2000/35/CE, interessi di mora e dichiarazione di fallimento: conseguenze processuali

Il divieto di riconoscimento degli interessi dovuti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore opera, come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all’accertata insolvenza del debitore; infatti ogni diversa interpretazione delle afferenti regole si porrebbe in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, volta che il citato D.Lgs. n. 231 del 2002, costituisce precisa attuazione della Dir. n. 2000/35/CE relativa all ..........

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