L’onere probatorio nelle azioni di accertamento negativo
In riferimento ad azioni di accertamento negativo, nell’applicare le regole di distribuzione dell’onere probatorio poste dall’art. 2697 cod. civ. occorre dare rilievo non al criterio dell’iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo ai diritti oggetto del giudizio, là dove, appunto, grava su chi invoca la ripetizione dell’indebito l’onere di dimostrare non solo l’esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi (nel caso in questione, il giudice afferma che nel giudizio promosso dal pensionato per l’accertamento dell’illegittimità della ripetizione dell’indebito avanzata dall’ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta a detto ente fornire la prova dei fatti costitutivi che fondano la pretesa restitutoria e non già al pensionato provare il suo diritto ai pagamenti la cui debenza è stata successivamente contestata dall’ente medesimo).