Erronea indicazione del convenuto e della partita IVA: nullità della citazione?

Ai sensi dell’art. 164, co. 1 c.p.c., la citazione è nulla solo se è “omesso o risulta assolutamente incerto” in particolare uno dei requisiti stabiliti dal n. 2 dell’art. 163 c.p.c. Ciò posto, non pregiudica la validità di un atto di citazione l’inesatta indicazione del nome del soggetto convenuto nella parte dell’atto relativa alla “vocatio in iudicium”, se il complessivo contenuto dell’atto e la sua notificazione all’effettivo convenuto rendano evidente che è intervenuto un mero errore materiale (nella fattispecie, sebbene l’attore abbia erroneamente indicato nella vocatio in ius il convenuto, ed abbia indicato una partita IVA non corretta, l’eccezione di nullità è disattesa).

Tribunale di Lecce, sentenza del 7.2.2022