Provvedimento di distrazione delle spese giudiziali, credito del difensore antistatario nei confronti della parte soccombente, IVA

Il credito del difensore antistatario nei confronti della parte soccombente, a seguito del provvedimento di distrazione delle spese giudiziali, comprende, oltre agli onorari non riscossi ed alle spese anticipate, il correlativo importo dell’IVA, quando la parte vittoriosa non sia autorizzata a portare in detrazione tale imposta, atteso che il suddetto credito ha la medesima natura e consistenza di quello spettante al cliente nei confronti della controparte per la rifusione delle spese processuali, le quali includono quanto si è corrisposto o si dovrà corrispondere al proprio difensore a titolo di rivalsa dell’IVA (senza possibilità di riversare il relativo carico su altri soggetti), e che inoltre la disciplina dell’IVA, identificante in via esclusiva nel cliente del professionista il soggetto passivo dell’obbligazione di rivalsa, non osta a che, in forza dell’autonomo e distinto obbligo nascente dalla pronuncia di condanna alle spese, il denaro occorrente alla attuazione della rivalsa venga fornito da un terzo estraneo al rapporto professionale, fermo restando l’obbligo del difensore distrattario di emettere la fattura sempre nell’ambito di tale ultimo rapporto, cioè nei confronti del cliente, indicando nella fattura stessa l’IVA percepita ed il suo pagamento da parte del soccombente in base al provvedimento di distrazione.

Tribunale di Roma, sentenza del 1.2.2022