Più probabile che non vale in generale, ma per le malattie non tabellate serve la ragionevole certezza

Muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p., e dalla regolarità causale – salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” – la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo – statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata ricondu ..........

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