Sentenza emessa in formato cartaceo, attestazione di deposito sottoscritta dal cancelliere, computo del termine lungo di impugnazione

A fronte di una sentenza emessa in formato cartaceo e recante una sola attestazione di deposito sottoscritta dal cancelliere, non risulta pertinente il richiamo compiuto dal giudice di secondo grado a Cass., S.U. n. 18569/2016, che concerne l’ipotesi di doppia attestazione (con date diverse) da parte del cancelliere e che, quindi, non è sovrapponibile al caso in esame, in cui l’attestazione è unica, sebbene non corrispondente alla traccia telematica; né, d’altra parte, potrebbe trovare applicazione il principio secondo cui “in tema di redazione della sentenza in formato digitale, la pubblicazione, ai fini della decorrenza del termine cd. “lungo” di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati”. Nel caso di specie – concernente, come detto, un provvedimento cartaceo – assume rilevanza decisiva il momento del deposito ufficiale in cancelleria (che comporta l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico e l’attribuzione del numero identificativo), coincidente con l’attestazione datata e sottoscritta dal Cancelliere, secondo il paradigma di cui all’art. 133 c.p.c., comma 2, senza possibilità di riconoscere applicazione alla disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico; a fronte di una attestazione ufficiale ed univoca del cancelliere apposta in calce alla sentenza emessa in formato cartaceo, non rileva dunque – ai fini del computo del termine lungo di impugnazione – la circostanza che alla sentenza sia stata attribuita anche una traccia telematica indicante una diversa data di pubblicazione, giacché l’unica attestazione ufficiale è quella sottoscritta dal cancelliere in calce alla sentenza.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.12.2021, n. 39235