Deontologia ed esercizio dell’attività professionale in periodo di sospensione

Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, contravvenendo ai principii generali di cui all’art. 9 C.D.F. e violando la disposizione specifica contenuta nell’art. 36, comma 1, C.D.F., l’avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione (nella specie, a tempo indeterminato ex art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, deliberata da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati).

Nel periodo di sospensione dalla professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere, oltre agli atti strettamente giudiziali, anche tutti quelli da qualificarsi comunque come riservati alla categoria forense, ivi compresi quelli di assistenza non occasionale ma continuativa al fine della tutela di un diritto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 173 del 23 settembre 2020 (pubbl. 10.3.2021)