Appello incidentale tardivo, termini

L’interesse alla impugnazione incidentale tardiva, pure ammessa dall’art. 334 c.p.c., non è sorto dalla proposizione dell’appello in via principale, bensì dalla emanazione della sentenza che ebbe ad accogliere la domanda risarcitoria, talchè l’appello incidentale tardivo va dichiarato inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto della impugnazione principale; in altri termini l’appello incidentale andava proposto nel rispetto dei termini ordinari di impugnazione, senza possibilità di fruire dei termini previsti dall’art. 334 c.p.c. per l’impugnazione incidentale tardiva, con l’ulteriore corollario che non può consentirsi a GG di “recuperare” mediante l’appello incidentale tardivo la possibilità di effettuare una impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della pubblicazione della sentenza.

Tribunale di Roma, sentenza del 13.12.2021, n. 19250