Processo tributario, omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione: nullità e raggiungimento dello scopo

Nel contenzioso tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; sicché, l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata. Tale nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo dell’atto a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 3 nel caso in cui, nonostante l’omessa o irrituale comunicazione dell’avviso, la parte sia ugualmente presente alla udienza (pubblica), ovvero abbia depositato memorie o documenti a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 circostanza sintomatica della conoscenza, da parte dell’interessato, della avvenuta fissazione dell’udienza (pubblica o camerale) di discussione della causa.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.12.2021, n. 41139