Invio di corrispondenza direttamente a controparte assistita da collega: illecito deontologico a prescindere dal danno

L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 cdf, già art. 27 codice previgente). La violazione di tale disciplina costituisce illecito disciplinare a prescindere dalla prova di un danno effettivo alla controparte.

Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in violazione del divieto di cui all’art. art. 41 cdf (già art. 27 codice previgente), indirizzi la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, prospettandole asseriti pregiudizi economici al fine di indurla a desistere o transigere la controversia.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza n. 152 del 3 agosto 2020 (pubbl. 15.2.2021)