La notifica della cartella a mezzo posta con messo notificatore

È vero che in caso di notifica eseguita dall’Agente per la riscossione a mezzo del servizio postale la consegna del plico al portiere esaurisce il perimetro degli adempimenti indispensabili per la regolarità della notifica stessa, ma laddove il medesimo Agente si avvalga di un messo notificatore è dovuto l’adempimento di cui all’art. 139, comma 4, c.p.c. Quindi si deve concludere che – seppure sia certo che, in caso di notifica avvalendosi del mezzo postale, non è dovuto alcun ulteriore adempimento poiché trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 e che non possa ritenersi invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata – tale regola non trova applicazione laddove il Concessionario acceda alla notifica con messo.

Tribunale di Roma, sentenza del 15.11.2021, n. 17779