Processo tributario, notifica a mani proprie: parola alle Sezioni Unite

La Sezione Quinta civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, delle seguenti questioni di contrasto e di massima di particolare importanza relative al processo tributario: a) se sia valida la notifica dell’atto processuale (ed, in particolare, della sentenza di primo grado) effettuata “in mani proprie” ex artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonostante l’elezione di domicilio, ovvero disposta tramite l’interposizione dell’agente postale; b) se sia valida la notifica disposta presso un ufficio periferico dell’ente locale, che non sia la sede principale dell’ente indicata dallo stesso negli atti difensivi; c) se, infine, possa ritenersi validamente disposta la notifica, ex art. 16, comma 3, cit., mediante consegna all’addetto dell’ufficio dell’ente locale ovvero sia, invece, necessaria la consegna al legale rappresentante dell’ente locale ovvero dell’Agenzia.

Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 8.2.2022, n. 3984