La novità normativa sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo vale solo per il futuro: CTP Reggio Emilia contraddice CTP Catania, Siracusa e Latina
Va affermato il principio che il disposto dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/73, come introdotto dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n.301) che ha disposto con l’art. 1, comma 1, la conversione con modificazioni del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, secondo cui “L’estratto di ruolo non e’ impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”: è norma applicabile solo ai ricorsi presentati a far tempo dal 21 dicembre 2021, giorno di sua entrata in vigore; infatti la stessa non può essere qualificata come norma di interpretazione autentica [si ringrazia per la segnalazione Ivano TARQUINI].
Commissione Tributaria Provinciale di REGGIO NELL’EMILIA, Sezione 01, sentenza del 26.1.2022