Competenza: azione di ripetizione di indebito, richiesta di accertamento dell’inesistenza del rapporto obbligatorio, fori concorrenti

In tema di competenza per territorio derogabile, laddove l’azione di ripetizione di indebito involga anche la richiesta di accertamento dell’inesistenza, oggettiva o soggettiva, del rapporto obbligatorio in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, l’applicazione dei fori concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c. va fatta riferendosi non già all’obbligazione di restituzione dell’indebito in quanto tale, bensì a quella in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita, sicché il “forum contractus” è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, del quale si chiede accertare l’inesistenza, mentre il “forum destinatae solutionis” è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta tale obbligazione.

Tribunale di Bari, sentenza del 29.10.2021