Assistenza di coniugi (o conviventi more uxorio) e assunzione mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro: illecito deontologico istantaneo

L’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Trattasi, in particolare, di illecito deontologico istantaneo che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Ollà), se ..........

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