Rapporto tra procedure di concordato preventivo e fallimento: la questione va alle Sezioni Unite.

La Prima Sezione Civile della Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in relazione alla questione, su cui vi è contrasto, relativa al rapporto tra le procedure di concordato preventivo e fallimento, ossia se, a seguito della soppressione operata con il d.l. n. 35 del 2005 dell’inciso – già contenuto nell’art. 160 legge fall. – relativo alla facoltà di proporre il concordato preventivo «fino a che il suo fallimento non è dichiarato», il rapporto tra le due procedure debba intendersi, come già fatto proprio dalle Sezioni Unite, in termini di semplice coordinamento, sicché l’apertura della procedura fallimentare non è condizionata dal previo esaurimento della soluzione concordata della crisi d’impresa, ovvero se la suddetta modifica non abbia fatto venire meno il criterio della prevenzione tra le procedure per cui si deve ritenere che – con esclusione delle fasi d’impugnazione dei provvedimenti che pongono fine alla prospettiva concordataria – la pendenza della procedura di concordato preventivo impedisca temporaneamente la declaratoria di fallimento fino alla sua definizione [Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 30.4.2014, n. 9476].

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