La responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, presuppone il previo accertamento della colpa grave o della mala fede
È opportuno enunciare il seguente principio di diritto la responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, presuppone il previo accertamento della colpa grave o della mala fede e ove un tale accertamento risulti solo enunciato deve constatarsi falsa applicazione della norma in parola; inoltre, ove la colpa addebitata alla parte sanzionata debba rinvenirsi esclusivamente nella macroscopica erronea prospettazione giuridica, il vaglio del giudice del merito, poiché involgente questioni di diritto, è sindacabile dalla Corte di cassazione.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 17.11.2021, n. 34818
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